Art. 1.

      1. Le banche popolari, società cooperative per azioni a responsabilità limitata, sono disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla presente legge.
      2. Le deliberazioni assembleari per le modifiche statuarie relative alle fusioni e alle trasformazioni delle banche popolari sono assunte con la maggioranza dei due terzi del totale dei soci. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.